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Caruso, Angelo, Dei limiti dell’obbligo di effettuare ricerche a richiesta di uffici

pubblici o di privati

(In: Rassegna degli A. S. – anno XV – n.1, 1955)         

 

 

La regola generale della legge sul diritto d’autore stabilisce che un’opera diventa di pubblico dominio dopo 70 anni dalla morte dell’autore. E’ comunque sempre vietata la fotoriproduzione di opere di pubblico dominio per fini commerciali e di sfruttamento economico. Secondo l’art. 70 di questa legge “…il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini (15% di un libro o fascicolo di rivista, escluse le pagine di pubblicità) e se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica…….”

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c 207 CarusoA DeiLimitiObbligo 1955 00001