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Caruso, Angelo, Come chiamare la sezione dell’archivio di un Ente pubblico costituita dagli atti più antichi

(In: Rassegna degli A. S. – anno XXVIII – n.2 , 1968

 

 

La regola generale della legge sul diritto d’autore stabilisce che un’opera diventa di pubblico dominio dopo 70 anni dalla morte dell’autore. E’ comunque sempre vietata la fotoriproduzione di opere di pubblico dominio per fini commerciali e di sfruttamento economico. Secondo l’art. 70 di questa legge “…il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini (15% di un libro o fascicolo di rivista, escluse le pagine di pubblicità) e se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica…….”

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c 214 CarusoA ComeChiamareArchivioEP 1968 00001