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Categoria principale: 11.6 Atti e Contratti
Categoria: 11.6.2 Capitoli matrimoniali

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I capitoli matrimoniali . Contributo alla storia dei sistemi dotali e delle strategie patrimoniali ad Altavilla  in epoca d' ancien régime.

(di Raffaele Sarti e Giuseppe Sabatino)

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   I capitoli matrimoniali, solitamente ben definiti attraverso la stipula di atti notarili, rappresentavano in passato lo strumento attraverso il quale venivano assegnate - alle giovani spose - le quote di patrimonio ad esse spettanti ; porzioni della proprietà familiare nella maggioranza dei casi secondarie o meno redditizie rispetto a quelle che invece venivano in qualche modo garantite ai figli maschi. Un dato ed una mentalità che si è protratta nel tempo e che rispondeva a strategie familiari che avevano il solo scopo di mantenere ben saldo il nucleo più importante dell’asse ereditario.

   L’entità della dote variava naturalmente a seconda della ricchezza della famiglia e della sua posizione sociale: quelle più povere ammontavano a qualche decina di ducati ma non sono mancati capitoli matrimoniali nei quali abbiamo riscontrato beni dotali di migliaia di ducati, somma a dir poco considerevole ( enorme ! ).

   Sebbene poi non esplicitato nell’ atto qui riportato, lo sposo, di frequente aggiungeva, alla dote portata dalla donna, anche una sua donazione integrativa, necessaria alla sopravvivenza della compagna in caso di sua morte, considerato che senza eredi, i beni del defunto tornavano alla famiglia di origine.

   La dote assegnata alla sposa costituiva tuttavia un bene che continuava ad appartenere alla sua famiglia di origine, anche dopo la stipula dell’atto notarile, al punto tale, ad esempio, che essa non poteva vendere i beni dotali se non in casi di estremo bisogno.

   Dopo il matrimonio, i beni dotali della sposa non passavano quindi di diritto nel patrimonio della famiglia che si era costituita né tanto meno nel patrimonio dello sposo ma erano da lui semplicemente amministrati. Soltanto alla morte del marito la dote passava nella piena disponibilità della moglie la quale, esclusivamente in quel momento, era libera di disporne a piacere. Allo stesso modo, nel caso in cui la sposa fosse morta, senza aver messo al mondo figli legittimi, il marito doveva restituire i beni dotali, compreso il corredo.

   Talvolta, poi, ai capitoli matrimoniali era anche accluso un elenco di indumenti, mobilio, suppellettili di casa oppure ornamenti come collane, orecchini o altro; elenco quasi sempre compilato da un familiare, da una persona amica in grado di scrivere oppure da apprezzatori chiamati a dare una valutazione.

Lo schema seguito dai notai nella redazione dei capitoli matrimoniali era più o meno il seguente:

a) promessa di matrimonio;

b) costituzione della dote oltre la quale, a volte, si aggiungevano gli assegni maritali;

c) quietanza della dote e/o degli assegni maritali, solitamente fatta con successivo atto notarile;

d) rinunzia della donna a pretese ereditarie sui beni di famiglia.

   Una volta stipulato l’atto notarile, seguivano le pubblicazioni che venivano affisse sulla porta della nostra Collegiata per poi giungere al giorno del matrimonio che doveva essere celebrato in forma solenne e soprattutto nel rispetto dei periodi stabiliti dalla Chiesa.

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( Breve riassunto dell'atto )

Alla presenza del Notaio, compaiono, con le rispettive famiglie, i due futuri sposi: da una parte Giovanna Cirella, con i fratelli Gaiano, Bernardino e la loro madre, Margarita Villano ; dall’altra, compaiono il futuro sposo Antonio Tirri ed i fratelli Giovanni, Domenico e Bernardino, accompagnati a loro volta dalla rispettiva madre, Antonia Crescitella. Non sono presenti Giovanni Antonio Cirello e Giuseppe Tirri, capifamiglia entrambi deceduti.

I Cirelli promettono assegnare alla futura sposa una dote del valore complessivo di centotrentacinque ducati di cui sei in pannamenta ossia indumenti e panni per la casa (manca l’elenco) e centoventisei ducati quale valore di un territorio in contrada Rodi, composto da un nocelleto di circa un tomolo e mezzo e da un campo con alberi vitati di circa mezzo tomolo; territorio scorporato da un fondo, in origine più esteso, la cui parte restante rimane di proprietà della famiglia della sposa e che in quanto tale è confinate con il noccioleto e il campo dati in dote.

Considerato però che il terreno assegnato alla futura sposa viene in precedenza apprezzato centotrentacinque ducati mentre, nella stipula dell’atto notarile, viene valutato in centoventisei ducati, si conviene tra le parti, come contropartita, che la giovane sposa si accolli, sulla porzione di terreno assegnato, un censo che originariamente gravava sull’intero territorio, qui frazionato; censo consistente in annui carlini cinque, da pagare il giorno di San Martino ( 11 novembre ) al beneficio di San Tommaso, annesso a quello di San Lorenzo (Maggiore) a Paduli ( BN). In pratica il territorio rimasto alla famiglia della sposa rimane franco da ogni peso.

Stabilito ciò, lo sposo promette di contrarre matrimonio con Giovanna Massara, di condurla nella sua casa, di trattarla come conviene e di restituire la dote nel caso non vi fossero figli legittimi, eccetto la terza parte, da lasciare nella disponibilità degli sposi. La famiglia dotante infine promette di dare quanto stabilito e di farsi carico di spese e interessi nel caso di non rispetto dei patti convenuti.

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Capitolo matrimoniale 1703 1TRASCRIZIONE

(Biblioteca Comunale “ Caruso”. Atti del Notaio Domenico Giordano - 1703 / 4)

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( Si tralasciano le solite frasi di rito d’ introduzione e di chiusura dell’atto notarile )

Giudice Regio a Contratti Luca Severino...

Il giorno 29 maggio 1703 nella Terra di Altavilla…compaiono Gaiano e Bernardino Cirello, due dei figli ed eredi del quondam Giovanni Antonio Cirello e Margarita Villano coniuge …in nome e per parte della vergine in capillis Giovanna Massara Cirella figlia e carnale sorella… da una parte (1); e Antonio Tirri similmente della suddetta Terra di Altavilla, uno delli figli ed eredi del quondam Giuseppe Tirri ed Antonia Crescitella coniuge, il quale Antonio è agente alle cose infrascritte con il consenso della suddetta sua Madre e Giovanni, Domenico e Bernardino Tirri suoi fratelli carnali..dall’altra parte….(tutti convenuti) per il felice matrimonio …tra detta zita Giovanna Massara e detto Antonio ;

In primis, essi Madre e figli de Cirella promettono ….che detta zita…debbia prendere et accettare detto Antonio per suo futuro sposo e caro marito e con lui contraere sollecito et pubblico matrimonio in facies Ecclesiae …secondo comanda l’uso et costume della sacra romana Chiesa et Conseglio di Trento infra e per tutto il mese di Giugno prossimo venturo, più o meno ad eletione d’esse ambe parti….(2).

Contemplata e causa del quale matrimonio sono :i pesi di quello come de sopportandi per detto Antonio Tirri; detti de Cirello dotandi promettono pro ut, danno e consegnano per le doti di detta zita Giovanna Massara docati centoventisei in questo modo: un nocelleto con un poco di campo

 

1)Nel diritto romano la formula vergine in capillis indicava la condizione di illibatezza della donna. L’espressione fu tuttavia utilizzata anche dai longobardi e faceva riferimento al modo di acconciare i capelli e di portarli scoperti prima del matrimonio. Secondo la stessa tradizione, le donne sposate dovevano invece coprire il capo. Un’antica usanza quindi che ancora oggi sopravvive in molti paesi islamici dove la donna adulta, nel rispetto della tradizione o di obblighi, a volte imposti, copre in vario modo il capo o i capelli.

2) Il Concilio di Trento stabilì una serie di regole. In breve : il matrimonio doveva essere celebrato davanti ad un parroco e dei testimoni, gli sposi dovevano firmare un registro, era vietata la coabitazione al di fuori del matrimonio per evitare il concubinato e i figli illegittimi.

 

sito et posto in pertinenze di questa predetta Terra nel luogo li rodi di capacità di tomola due in circa iuxta li suoi confini, da capo beni rimasti ad essi dotanti, d’un lato beni della Chiesa et ospedale della SS.ma Annunziata che furono del quondam Francesco Paulino, dall’ altro lato beni della Confraternita di San Bernardino, da pede beni di Francesco Prata et altri confinanti ; il quale territorio consiste in un tomolo e mezzo di nocelleto con piedi di castagni e circa mezzo tomolo di campo con arbori vitati (3)….. dall’annuo rendito allo Beneficio di San Tomaso di questa suddetta Terra, annessato a San Lorenzo di Paduli (4) in annui carlini cinque (5) pagabili nel dì di San Martino (11 novembre )….ed altri censi appare obbligato tanto la parte obbligata e consegnata alla suddetta Giovanna Massara quanto quella rimasta ai detti dotanti atteso era un corpo oggi deviso …remasto ad essi dotanti hora e per avvenire in perpetuo resta franco poiché il suddetto Antonio, marito della suddetta Massara se ave assorbito e pigliato a suo peso tutto detto reddito di detti carlini cinque annui poiché gli è stato sgravato, secondo l’apprezzo, docati quindici di capitale per Gennaro Manto e Carlo Antonio Gaita, fu apprezzato detto territorio ut supra assegnato a detta Giovanna Massara per docati cento trenta cinque dedottevi e sgravatovi detti docati quindici di capitale resto assegnato in fundo dotale di detta Giovanna Massara per docati cento venti con il suddetto peso di reddito di carlini cinque annui, i quali Gennaro e Carlo Antonio confessano aver fatto detto apprezzo ut supra; e detti fratelli e madre dotanti assegnano la via seu strada 

 

3) Arbori vitati. In passato la coltivazione della vite non faceva uso di tutori a sostegno del fusto o dei tralci ma utilizzava piante da frutta o pioppi, sui rami dei quali venivano portati i tralci delle viti. Un tipo di coltura che ancora oggi sopravvive soltanto nella zona di Aversa dove, per l’abbondanza delle uve così allevate, si ottengono grappoli  non eccessivamente zuccherini e perciò destinati soprattutto ad ottenere vini frizzanti o spumanti ( vedi l’ Asprinio di Aversa DOC) .

4) Il beneficio di San Tommaso corrispondeva alla rendita assegnata ad un’antica pieve la quale sorgeva nel territorio di Altacauda; chiesetta scomparsa già intorno all’anno mille, della quale è rimasto il solo toponimo : San Tommaso. Il beneficio di San Tommaso e le rendite ad esso spettanti, per ragioni a noi sconosciute, furono annessi a quello di San Lorenzo di Paduli (BN).

5) Carlini cinque corrispondevano in quell’epoca a circa venti giornate lavorative di un bracciante agricolo. Non poco, per essere un censo da pagare annualmente !

 

per andare et ritornare in detto territorio, e dentro quello remasto a loro beneficio e propriamente vicino la sepe, verso li beni della suddetta Chiesa ed ospedale della SS.ma Annunziata ed altri docati sei complimente di detti docati cento venti sei dati ut supra promette confessa esso Antonio averli ricevuti in tanta pannamenta (6); sta che da hoggi avanti….. passa detto territorio e panni in pieno dominio et possesso del suddetto Antonio suoi eredi e successori. Versa vice il suddetto Antonio promette prendere et accettare la detta Giovanna Massara per sua futura sposa e con lei contraere matrimonio eo modo et forma ut supra e condurla in sua casa honorifice ut decet, nec non detto Antonio promette detti docati ut supra ricevuti bene et diligentemente governarli e custodirli acciò più presto vengano in agumentum (7), che detta medesima (somma) nel caso non facessero figli legittimi et naturali in tal caso restituire la suddetta dote alli suddetti Dotanti loro eredi e successori salvo però la podestà e facoltà alla suddetta zita Giovanna Massara di potersi disponere della terza parte di detta dote, conforme il costume di detta Terra d’Altavilla quia sic (8) ; quali beni ut supra in dote assegnati essi Madre e fratelli dotanti promettono… alla suddetta Giovanna Massara con la restituzione di tutti danni spese e interessi….in caso di non rispetto di quanto pattuito. Seguono le solite frasi di rito.

 

6) Pannamenta. Il corredo era solitamente descritto in una lista "allegata al contratto matrimoniale nella quale venivano elencati gli oggetti del corredo, costituiti solitamente da capi di biancheria per la casa, materassi e coperte, ma anche da oggetti di rame per la cucina che venivano indicati in peso. Vi erano persone apposite, amici o consanguinei, addette alla valutazione del corredo che ne consegnavano al notaio la lista all'interno della quale, accanto ad ogni pezzo, veniva riportato il relativo valore" (Mimma De Maio)

Negli atti notarili nei quali era contenuto l’elenco ci si impegnava solitamente, in caso di decesso della donna oppure in mancanza di figli, di riconsegnare i pannamenta alla famiglia dotante.( Per un confronto con realtà a noi vicine, vedi : De Maio, Mimma, Il matrimonio e la dote a Solofra, In : Il campanile, giugno 2006 ).

7) Come accennato nell’introduzione, la dote della sposa non entrava di diritto nella disponibilità della famiglia che si andava a costituire né tanto meno in quella del marito. La donna poteva disporne soltanto a morte avvenuta dello sposo il quale, dunque, aveva il solo compito di amministrare quanto ottenuto in dote.

8) Altavilla, per una serie di ragioni, si rifaceva al diritto longobardo ( dove era prevista la terza parte). Nei paesi confinanti invece spettava alla vedova soltanto la quarta parte.

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